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Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

62568
Stato 50 occorrenze
  • 1947
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

Fino a quando non saranno ricostituiti i Consigli provinciali, le attribuzioni demandate a detti consessi dagli articoli 18 e 19 della presente legge

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Le spese per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali sono a carico dei comuni, ad eccezione di quelle per la prima revisione che sono

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Possono avere sede nello stesso fabbricato sino a quattro sezioni; ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di

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sia di regola superiore a 800, nè inferiore a 100 iscritti.

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Data a Roma, addì 7 ottobre 1947.

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Tuttavia, per comprovate necessità, i comuni possono essere, caso per caso, autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso fabbricato un numero di

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A tale effetto, per la elezione dei componenti effettivi nei comuni il cui Consiglio non ha più di 30 membri, ciascun consigliere scrive nella

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Chiunque proponga, a termini dell'art. 33, un'impugnativa avverso le decisioni della Commissione elettorale mandamentale o delle Sottocommissioni, o

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A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

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liste degli elettori e dei relativi documenti, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire 1000 a lire 5000.

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Le spese per l'impianto dello schedario sono a carico dello Stato.

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La Commissione è costituita di quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni il cui Consiglio ha da 15 a 30 membri, di sei componenti

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Conservano, invece, l'iscrizione nelle liste i militari dispersi in guerra fino a che non ne venga dichiarata la morte a norma delle disposizioni

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Gli atti relativi alla revisione annuale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

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elettori, è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.

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Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

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Nei comuni il cui Consiglio ha da 40 a 50 membri, ogni consigliere dispone di quattro voti che può assegnare a quatto candidati diversi ovvero ad un

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La Commissione si raduna entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti.

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La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

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Analoga azione può essere promossa per falsa o erronea rettificazione delle liste elettorali, fatta a norma dell'art. 24, secondo comma.

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Se il fatto è doloso, la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa da lire 2000 a lire 10.000.

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Entro il 31 marzo la Commissione mandamentale decide sui reclami, approva le nuove liste di sezione e le variazioni a quelle delle sezioni

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A coloro la cui domanda d'iscrizione non sia stata accolta, o che non siano stati inclusi nel primo elenco di cui all'art. 13 per essere incorsi in

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Se l'omissione è dolosa, la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa da lire 2000 a lire 10.000.

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A richiesta dei comuni e delle Commissioni elettorali, i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla

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Nel terzo elenco sono segnati i nominativi di coloro le cui domande d'iscrizione non sono state accolte, con l'indicazione a fianco dei motivi del

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Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni da introdurre in bilancio in dipendenza delle disposizioni

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Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico, in doppio esemplare, ed indicano per ogni elettore: a) il

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Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della Commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate agli

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Per la prima revisione annuale, i comuni sono tenuti a cancellare dalle proprie liste gli elettori che risultino iscritti anche nelle liste di altro

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numero minore di 100 iscritti, ma non inferiore a 50.

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, l'attestazione degli agenti circa l'avvenuta notificazione fa fede fino a prova in contrario.

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Le Commissioni elettorali mandamentali e le Sottocommissioni costituite a termini del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 e del decreto legislativo

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pubblici uffici per un tempo non minore di due e non superiore a cinque anni.

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I componenti delle Commissioni che, senza giustificato motivo, non prendano parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti. Il Primo

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' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi due giorni prima del giorno delle elezioni.

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dei requisiti per ottenere la iscrizione nelle liste elettorali a farne domanda entro il giorno 15 dello stesso mese.

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Sono iscritti, altresì coloro i quali compiano il 21o anno di età entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui hanno inizio le operazioni

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contro gli elenchi, a presentarli non oltre il 15 gennaio con le modalità di cui al successivo art. 17.

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decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

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dipendenti dello Stato di gruppo A o, in mancanza, di gruppo B , in attività di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la nomina è fatta

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I ricorsi presentati, a termini dell'ultimo comma dell'art. 17, dai cittadini residenti all'estero sono decisi dalla Commissione elettorale

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coloro che hanno rinunziato all'iscrizione nelle liste del comune a norma del secondo comma dell'art. 10.

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dell'ammonizione, finchè durano gli effetti dei provvedimenti stessi; 4) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata a norma

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facoltà alla Commissione elettorale mandamentale di autorizzare nei comuni aventi popolazione agglomerata inferiore a 10.000 abitanti che

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precedente comma. Sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purchè non inferiore a dodici.

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Per i cittadini di cui al presente articolo ed a quello precedente, non compresi nell'elenco prescritto dall'articolo 6, il sindaco richiede, entro

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depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo e con le liste elettorali dell'anno precedente. Ogni

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comune, questo è tenuto a provvedervi, non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto col quale è costituito

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